Statuti

Avviso importante: La versione giuridicamente vincolante di questi statuti è la versione originale in lingua tedesca. Questo testo italiano è una traduzione fornita esclusivamente a scopo informativo.

Statuti dell’Associazione Angiodisplasie Svizzera

1. Nome e sede

Sotto il nome «Verband Angiodysplasie Schweiz» (“Association Suisse des Angiodysplasies”, “Associazione Svizzera delle Angiodisplasie”, “Associaziun Svizra d’Angiodisplasia”) esiste un’associazione ai sensi degli artt. 60 e segg. del Codice civile svizzero con sede in Rehweidstr. 28, 9010 San Gallo. È politicamente indipendente e confessionalmene neutrale.

2. Scopo

L’associazione ha lo scopo di promuovere e sostenere pazienti con malformazioni vascolari congenite (angiodisplasie) nonché di migliorare la loro qualità di vita tramite scambio, informazione e rete di contatti.

L’associazione promuove la salute pubblica tramite:

  • l’unione e la rappresentanza degli interessi di persone con malformazioni vascolari congenite nell’ambito dell’auto-aiuto;
  • lo scambio di esperienze tra le persone interessate mediante incontri e manifestazioni regolari;
  • la fondazione e il sostegno di gruppi di auto-aiuto;
  • la consulenza e il sostegno delle persone interessate per questioni legate alla loro malattia;
  • l’informazione del pubblico sulle esigenze delle persone colpite da malformazioni vascolari congenite;
  • lo sviluppo e la cura di contatti con professionisti sanitari e cliniche, per favorire lo scambio tra gruppi di auto-aiuto e fornitori di prestazioni mediche e migliorare l’assistenza nell’interesse delle persone interessate;
  • la collaborazione internazionale con organizzazioni che perseguono scopi analoghi.

L’associazione persegue esclusivamente scopi di pubblica utilità e non è orientata al profitto.

3. Mezzi

Per perseguire lo scopo associativo, l’associazione dispone dei seguenti mezzi:

  • quote associative
  • contributi di sostenitori
  • proventi da proprie manifestazioni
  • donazioni e liberalità di ogni tipo
  • sovvenzioni

Le quote associative sono stabilite annualmente dall’assemblea dei membri. I membri onorari e i membri del comitato in carica sono esentati dal pagamento della quota.

L’esercizio sociale corrisponde all’anno civile.

4. Adesione

Possono diventare membri persone fisiche e giuridiche che sostengono lo scopo dell’associazione.

a. Categorie

  • Membri ordinari: persone direttamente o indirettamente interessate da malformazioni vascolari congenite o che desiderano sostenere gli scopi dell’associazione. Hanno pieno diritto di voto.
  • Membri onorari: persone che si sono particolarmente impegnate per l’associazione. Sono nominati dall’assemblea dei membri su proposta del comitato e hanno pieno diritto di voto.
  • Membri sostenitori: persone o organizzazioni che sostengono l’associazione sul piano ideale e finanziario. Non hanno diritto di voto.

b. Ammissione

La domanda di ammissione all’associazione deve essere presentata per iscritto al comitato. Il comitato decide definitivamente sull’ammissione.

c. Cessazione

L’adesione si estingue per recesso, esclusione o decesso.

  • Recesso: il recesso dall’associazione è possibile solo alla fine dell’esercizio sociale. La disdetta deve essere comunicata per iscritto o via e-mail al comitato almeno quattro settimane prima della fine dell’esercizio sociale.
  • Esclusione: il comitato può escludere un membro, dopo averlo ascoltato, con maggioranza dei due terzi qualora sussista un motivo importante, in particolare in caso di gravi violazioni degli obiettivi e degli interessi dell’associazione o di turbamento duraturo della pace associativa. Al membro deve essere data la possibilità di esprimersi prima della decisione. La comunicazione della decisione avviene per iscritto.

5. Organi dell’associazione

Gli organi dell’associazione sono:

  • l’assemblea dei membri
  • il comitato
  • l’organo di revisione

6. Il comitato

a. Composizione

Il comitato è composto da un minimo di 3 e un massimo di 5 membri. Tutti i membri sono autorizzati a firmare con firma collettiva a due. Inoltre, il comitato può nominare fino a 5 consiglieri (beisitzer) con diritto di voto.

Il comitato è composto come segue:

  • Presidente
  • Vicepresidente
  • Direttore/Direttrice (Responsabile della gestione)

Per il resto, il comitato si costituisce da sé. Il comitato opera a titolo onorifico e ha diritto unicamente al rimborso delle spese.

b. Durata del mandato

La durata del mandato è di 2 anni. La rielezione è possibile.

c. Compiti

Il comitato dirige l’associazione, la rappresenta all’esterno e svolge tutti i compiti che non sono riservati all’assemblea dei membri.

7. Assemblea dei membri

L’organo supremo dell’associazione è l’assemblea dei membri. Un’assemblea ordinaria si svolge annualmente nel primo trimestre.

a. Convocazione

I membri sono convocati all’assemblea almeno quattro settimane prima per iscritto, indicando l’ordine del giorno. Sono valide anche le convocazioni via e-mail.

b. Proposte

Le proposte dei membri all’attenzione dell’assemblea devono essere presentate al comitato per iscritto e motivate al più tardi due settimane prima dell’assemblea.

c. Competenze

  • approvazione del verbale dell’ultima assemblea dei membri
  • approvazione della relazione annuale del comitato
  • presa d’atto del rapporto di revisione e approvazione del conto annuale
  • scarico al comitato
  • elezione del presidente/della presidente e degli altri membri del comitato nonché dell’organo di revisione
  • determinazione delle quote associative
  • approvazione del budget annuale
  • decisione sulle proposte del comitato e dei membri
  • modifica degli statuti
  • decisione sui ricorsi contro esclusioni
  • decisione sullo scioglimento dell’associazione e sull’utilizzo del ricavato della liquidazione

d. Quorum

Ogni assemblea dei membri regolarmente convocata è valida indipendentemente dal numero dei membri presenti.

e. Deliberazioni

I membri deliberano a maggioranza semplice dei voti espressi. In caso di parità, il/la presidente ha voto decisivo.

f. Modifiche statutarie

Le modifiche statutarie richiedono l’approvazione della maggioranza dei due terzi dei membri con diritto di voto presenti.

8. Organo di revisione

a. L’organo di revisione è composto da uno o due revisori indipendenti oppure da una fiduciaria professionalmente riconosciuta. La durata del mandato è di due anni. È ammessa la rielezione.

b. L’organo di revisione esamina il conto patrimoniale e il conto d’esercizio. Presenta al comitato, per l’assemblea dei membri, un rapporto e una proposta.

c. Finché l’associazione non soddisfa i criteri legali per una revisione limitata o ordinaria (in particolare secondo l’articolo 69b CC in combinato disposto con il Codice delle obbligazioni), l’assemblea dei membri può rinunciare a un organo di revisione esterno. In tal caso, il comitato può garantire un controllo interno dei conti, previo consenso dei membri.

d. Non appena l’associazione raggiunge o supera i criteri legali per una revisione limitata o ordinaria, l’assemblea dei membri deve eleggere senza indugio un organo di revisione.

9. Responsabilità

Per i debiti dell’associazione risponde esclusivamente il patrimonio dell’associazione. È esclusa qualsiasi responsabilità personale dei membri.

10. Diritto di firma

Il comitato disciplina il diritto di firma collettiva a due.

11. Scioglimento

In caso di scioglimento dell’associazione, il patrimonio è devoluto a un’organizzazione esente da imposte con uno scopo analogo e con sede in Svizzera.

12. Protezione dei dati

L’associazione raccoglie dai membri esclusivamente i dati personali necessari per adempiere allo scopo associativo. Il comitato garantisce una sicurezza dei dati adeguata al rischio.

Il comitato mette inoltre a disposizione un canale informativo (ad es. Slack o simili) tramite il quale un membro può raggiungere tutti gli altri membri. In questo modo si garantisce che ogni membro possa convocare un’assemblea straordinaria.

13. Entrata in vigore

I presenti statuti sono stati approvati nell’assemblea costitutiva del 10.1.2025 ed entrano in vigore a tale data.

Il paragrafo 11 è stato modificato in seguito a una decisione unanime dell’assemblea generale dell’11 gennaio 2026.

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